Prima Interrogazione Senato
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Ai Ministri dell’interno e per gli affari regionali
Premesso che:
Il Consiglio Comunale di Lecco ha deliberato in data 18.12.2002 l’affidamento della gestione del canile municipale alla L.I.D.A. (Lega Italiana per la Difesa degli Animali O.N.L.U.S.) avente sede in Calolziocorte (LC), ora denominatasi LEIDA;
l’Amministrazione comunale sarebbe ricorsa ad un affidamento diretto senza consultare altri soggetti esterni, sulla base di considerazioni di urgenza e del fatto che la medesima associazione risultava assegnataria da parte dell’ASL dei servizi di canile sanitario e di accalappiamento (fino al 31.12.2003);
l’Amministrazione avrebbe concesso, invece, la gestione del Canile municipale per un periodo molto più lungo (nove anni rinnovabili);
il corrispettivo riconosciuto dal Comune all’associazione per il periodo di nove anni sarebbe stimato in € 542.369,79 (IVA compresa). Un importo considerevolmente superiore al limite di € 200.000 fissato per gli appalti di pubblici servizi;
l’urgenza dell’affidamento sarebbe stata determinata, il giorno 2 dicembre 2002, dalla rinuncia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Lecco, a gestire il Canile Municipale (comunicata per lettera dalla sua Presidente Michela Vittoria Brambilla);
lo stesso giorno (il 2 dicembre 2002), la stessa Presidente, questa volta però a nome della Lega Italiana per la Difesa degli Animali (LIDA), di Calolziocorte, si sarebbe dichiarata pronta a sottoscrivere il nuovo contratto;
la Sig.ra Michela Vittoria Brambilla il giorno 2.12.2002 avrebbe perciò scritto due lettere: nella prima, in veste di Presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Lecco, annunciava, “seppure a malincuore, di rinunciare all’impegno contrattuale di gestione del Canile di Lecco, intrapreso con il Comune di Lecco, con decorrenza 31.12.2002”. (...) In quanto “purtroppo la nostra associazione non si trova più nella condizione di portare avanti tale oneroso e complesso incarico alle attuali condizioni contrattuali, per un’insufficienza di contributi alle spese da parte dei Comuni della Provincia e vista la difficoltà per noi di gestire con la nostra sede centrale le problematiche di tipo logistico, burocratico e organizzative” e poi, con la seconda, a nome della Lega Italiana per la Difesa degli Animali Onlus, di “accettare la proposta di accordo da voi sottoposta per la gestione del Canile di Lecco, a far data dal giorno 1 gennaio 2003. La nostra associazione si impegna fin d’ora a garantire quanto da voi richiesto e ad offrire il miglior servizio nell’interesse della tutela del benessere degli animali”;
considerando che:
la L.I.D.A. è stata costituita in data 19 settembre 2002 e, pertanto, quando il Comune stipulò la convenzione per la gestione del canile municipale l’associazione era costituita da appena tre mesi. Oltre a ciò, la L.I.D.A. non risultava essere iscritta nel registro provinciale delle associazioni di volontariato (Come da interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali di Lecco Carla Zanetti e Salvatore Rossi);
secondo notizie di stampa la domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato sarebbe stata inoltrata il 10 settembre 2002, nove giorni prima – dunque - della costituzione dell’associazione (19 settembre 2002). Secondo le stesse fonti, l’effettiva iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato deve farsi risalire solo al Gennaio 2003;
la legge nazionale 11 agosto 1991 n 266 (legge quadro sul volontariato) all’art. 6, comma 2, recita ”l’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni“, all’art. 7, comma 1, recita ”Lo stato, le regioni,le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri di cui all’art 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative”;
la legge regionale 24 luglio 1993 n. 22, all’art 4 comma 5, recita”l’iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali…”;
nella convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale di Lecco, la certificazione “dell’attitudine e capacità operativa”(requisiti richiesti dalla legislazione) sembra poggiare esclusivamente sull’affidamento da parte dell’ASL a questa stessa associazione del servizio di accalappiamento cani che però è stato affidato solo a partire dal Luglio 2002, quando ancora la L.I.D.A. non si era costituita sul territorio;
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che l’Associazione LIDA ha presentato domanda di iscrizione al Registro Regionale (10/9/2002) prima di essersi formalmente costituita (19/9/2002) e quali documenti/requisiti ha presentato alla Regione Lombardia per ottenere l’iscrizione al pubblico registro;
se corrisponda al vero che la LIDA, attualmente convenzionata con il Comune di Lecco per la gestione del Canile municipale, non possedesse i requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di appalti, contratti, contributi e convenzioni tra enti pubblici/locali e associazioni di volontariato;
se siano stati erogati contributi regionali alla Lega Italiana Difesa Animali (LIDA), di quale importo e a fronte di quali attività e se siano stati effettuati controlli sul numero dei soci, i bilanci e sull’effettivo impiego dei contributi pubblici e dei proventi di contratti e convenzioni con enti pubblici, regionali e locali da parte dell’Associazione stessa.
non si ritenga opportuno, nell’ambito delle proprie competenze ed accertati i fatti, avviare delle indagini atte ad accertare il rispetto delle normative vigenti in materia di appalti, contratti, contributi e convenzioni tra enti pubblici/locali e associazioni di volontariato ed eventuali inadempienze da parte degli amministratori interessati o eventuali omissioni.
Roma, 11 settembre 2007 Sen. Natale Ripamonti
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